INCONTRI
Sabato 10 gennaio 2009 si è tenuto in parrocchia un incontro sul Testamento biologico.
 Il tema è stato trattato prima sotto l’aspetto giuridico dal magistrato Dott. Ruggero Scuto e poi sotto l’aspetto medico dal Dott. Vittorio Carini. È seguito il dibattito.
Pubblichiamo il testo delle due relazioni.
 

                                IL COSIDDETTO TESTAMENTO BIOLOGICO
                                                            Dr. Ruggero Scuto

Cercherò di dare al mio discorso un taglio il più possibile giuridico, evitando di sconfinare nel campo medico che non mi compete.
Partirò da alcune premesse indispensabili.
Nel nostro ordinamento, come in molti ordinamenti del mondo occidentale, la norma giuridica fondamentale del trattamento sanitario, la norma che sta alla base del rapporto medico-paziente, è il principio del cosiddetto “consenso informato”. Tale norma, che non si legge esplicitamente in alcun testo legislativo, è stata elaborata dalla giurisprudenza in via di interpretazione delle numerose leggi speciali nazionali in materia, specificamente l’art.33 della Legge 23/12/1978 n° 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale; trova sicuro fondamento:1) nella nostra Costituzione, in particolare nell’articolo 2, che tutela e promuove i diritti fondamentali della persona umana, la sua identità e la sua dignità, l’articolo 13 che sancisce l’inviolabilità della libertà personale ed il conseguente potere della persona di disporre del proprio corpo e l’articolo 32, che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo, oltre che come interesse della collettività, e stabilisce che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non nei soli casi espressamente previsti dalla legge e sempre che il provvedimento legislativo sia volto ad impedire che la salute del singolo possa recare danno a quella degli altri (principio dell’autodeterminazione sanitaria dell’individuo);2) nell’articolo 35 del codice di deontologia medica del 2006; 3) in fonti sovranazionali, quali la Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina fatta ad Oviedo il 4 aprile 1997, sia pure non recepita nel nostro ordinamento, e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea adottata a Nizza il 7 dicembre 2000, avente efficacia nel nostro ordinamento.
Dal principio personalistico che anima la nostra Costituzione e che sta alla base del rapporto medico-paziente deriva innegabilmente la facoltà dello stesso paziente non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico (c.d. esercizio positivo del diritto alla salute), ma anche di eventualmente rifiutare la terapia medico-chirurgica e di decidere consapevolmente di interromperla, e ciò anche quando tale determinazione autentica e genuina possa condurlo e/o lo conduca certamente alla morte (c.d. esercizio negativo del diritto alla salute). Tale rifiuto costituisce soltanto una atteggiamento di scelte, da parte del malato, che la malattia segua il suo corso naturale, e non una ipotesi di eutanasia.
In presenza di siffatto rifiuto della cura il medico non può che uniformarsi ed ottemperare alla manifestazione di volontà del paziente; ha tuttavia il diritto, allorquando il comportamento richiesto è da lui ritenuto contrario alle proprie convinzioni etiche, religiose e professionali, di astenersi e di disattendere la richiesta del paziente, non prendendo parte agli interventi destinati alla interruzione delle terapie (c.d. diritto alla obiezione); trattasi di facoltà di astensione già recepito nel nostro ordinamento giuridico in quanto prevista espressamente dall’articolo 9 della legge n°194 del 1978 in favore del personale sanitario che, per ragioni di coscienza, non intenda prendere parte agli interventi per l’interruzione della gravidanza; peraltro lo stesso paziente in quest’ultimo caso conserva il diritto di ottenere altrimenti la realizzazione della propria richiesta alla interruzione delle cure.
I tre principi cardine sopra enunciati (obbligo del medico di osservare la volontà del paziente, diritto del medico all’obiezione, diritto del paziente ad ottenere altrimenti la realizzazione della propria richiesta all’interruzione delle cure) sono unanimemente condivise da una consolidata giurisprudenza e risultano espressamente enunciati dal Comitato Nazionale di Bioetica il 24/10/2008 in merito a “ Rifiuto e rinuncia consapevole al trattamento sanitario nella relazione medico-paziente”.
E’ fin troppo chiaro che i principi sopra enunciati hanno agevole applicazione nella ipotesi di paziente adulto e cosciente in grado di esprimere una determinazione volitiva autentica e genuina.Il problema sorge, e qui entro nel vivo dell’argomento, nel caso in cui il soggetto adulto non sia in grado di manifestare la propria volontà, di vivere esperienze cognitive ed emotive e di rapportarsi al mondo esterno a causa del suo stato di totale incapacità, ovviamente non momentaneo e reversibile, ma permanente ed irreversibile, quello che i giudici milanesi, che si sono occupati del caso di Eluana Englaro, hanno definito “stato vegetativo permanente ed irreversibile, in riferimento a quale non v’è, secondo gli standards scientifici riconosciuti a livello internazionale, la benchè minima possibilità di un qualche, sia pur flebile, recupero della coscienza e di ritorno alla percezione del mondo esterno” (definizione che mi lascia molto perplesso, la cui valenza ed il cui significato nel campo medico sono da valutare caso per caso).
In questa ipotesi il paziente non può esercitare personalmente il suo diritto alla salute, né in senso positivo, né in senso negativo. E qui nasce, a mio avviso, la necessità urgente, ineludibile e non più procrastinabile di introdurre nel nostro ordinamento giuridico il “c.d. testamento biologico”. Occorre, infatti, riconoscere il diritto di ogni soggetto di redigere una dichiarazione anticipata nella quale sia espressa la propria volontà di essere o non essere sottoposto ad alcuna cura, con l’eventuale indicazione delle terapie da effettuare e da non effettuare, incluse l’alimentazione e l’idratazione artificiale a mezzo di sondino naso-gastrico, in caso di malattia o lesione traumatica cerebrale permanente ed irreversibile che costringa ad una esistenza vegetativa artificiale dipendente da apparecchiature o sistemi che impediscano una vita di relazione. Siffatta manifestazione anticipata di volontà diretta all’interruzione delle terapie viene a porsi in una certa continuità logica rispetto al già ricordato principio costituzionale di autodeterminazione sanitaria dell’individuo e non può reputarsi equiparabile all’eutanasia sia perché non intende abbreviare il tempo della vita, ma solo accogliere la morte senza volerla ritardare inutilmente ed irrazionalmente, sia perché non richiede né il comportamento attivo di terzi per mettere fine alla vita del soggetto, né la passiva partecipazione di terzi, essendo oggetto di tale direttiva anticipata solo e soltanto il rifiuto del trattamento medico.
E’ chiaro comunque, alla luce dei principi cardine sopra enunciati, che una normativa sul c.d. testamento biologico deve prevedere contestualmente alla dichiarazione anticipata di rinuncia alle cure da parte del paziente incosciente sia l’obbligo per i sanitari di rispettare siffatta manifestazione volitiva (con conseguente esonero degli stessi da qualsivoglia responsabilità per il reato di omicidio del consenziente sotto il profilo di avere correttamente adempiuto ad un dovere professionale), sia la facoltà per il medico di astenersi da ogni attività concernente la interruzione del trattamento sanitario del malato qualora per ragioni etiche, religiose e professionali, non condivida il principio del diritto del paziente al rifiuto delle cure o qualora nuovi progressi scientifici siano in grado di contrastarne il senso e di migliorare le condizioni qualitative di vita dell’infermo non cosciente.
Favorevole alla introduzione del c.d. testamento biologico risulta l’articolo 9 della Convenzione sui diritti dell’uomo e sulle biomedicine fatta ad Oviedo il 4 aprile 1997, che espressamente prevede che “i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione”; disposizione senz’altro generica che richiede un importante contributo di attuazione da parte del nostro ordinamento.
Limitatamente favorevole all’introduzione del c.d. testamento biologico sembra risultare anche lo stesso Catechismo della Chiesa Cattolica, laddove riconosce l’esistenza di un diritto a morire con dignità, evitando le sofferenze inutili; con la logica conseguenza - e qui mi aspetto di essere contestato anche se il mio pensiero è condiviso dal gesuita Padre Bartolomeo Sorge, direttore della rivista “Aggiornamenti Sociali”- che la chiesta “interruzione di procedure mediche onerose, pericolose, straordinarie o sproporzionate rispetto ai risultati attesi (quindi anche la somministrazione di acqua e cibo per vie artificiali nella misura in cui dimostra di non raggiungere la sua finalità propria) può essere legittima” e quindi legittimamente richiedibile anche in via anticipata. In tal caso la rinuncia investirebbe un vero e proprio accanimento terapeutico, idoneo solo a consentire un prolungamento artificiale della vita, e non un mezzo ordinario di sostegno e di conservazione della vita. Non si pretende così di procurare o di procurarsi la morte, ma si accetta soltanto di non poterla impedire.
Non mancano, tuttavia, voci contrarie alla introduzione del c.d. testamento biologico, che contestano l’opportunità di attribuire valore legale e vincolante alla manifestazione anticipata di volontà del paziente. Si obietta che le dichiarazioni rese prima del sopravvenire dello stato di incoscienza non sono attuali in quanto il dichiarante non può conoscere a priori la futura circostanza della sua malattia. Si è anche sostenuto da parte di giuristi che il testamento biologico sarebbe in contrasto con la regola dettata dagli articoli del codice civile (art. 679 e seguenti) che prevedono la possibilità di revocare fino al momento della morte le disposizioni di ultima volontà, possibilità che risulterebbe esclusa quando il soggetto, a causa di sopraggiunte patologie, sia divenuto incapace di esprimere una qualsiasi volontà.
Sembrerebbero, altresì, inconciliabili con il possibile contenuto negativo del testamento biologico il parere espresso nel 2005 dal Comitato Nazionale di Bioetica - inefficace sul nostro ordinamento – secondo il quale l’alimentazione e l’idratazione sono atti dovuti (e quindi non rinunciabili anticipatamente), con l’unico limite della capacità di assimilazione da parte dell’organismo, nonché la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità approvata dall’ONU nel 2006, anche essa non recepita nell’ordinamento italiano, secondo cui “gli Stati devono prevenire il rifiuto discriminativo di assistenza medica o di prestazione di cure e servizi sanitari di cibo e liquidi in ragione della disabilità”.
Rimane comunque ferma la mia personale opinione della urgente necessità di una legge statale sulla materia in esame.
Va detto in proposito che è in corso di esame alla XII Commissione permanente del Senato (Igiene e Sanità) un disegno di legge volto all’adozione di una specifica normativa della materia relativa al c.d. testamento biologico, secondo l’indirizzo già più volte indicato dalla Corte Costituzionale, su adeguati punti di equilibrio fra i fondamentali valori ed interessi in gioco (valore di identità, di dignità e di libertà di autodeterminazione della persona umana, valore della vita, diritto alla salute del paziente non cosciente sia in senso positivo che in quello negativo, diritti ed interessi etici e professionali del medico curante).
Ma si sa che in Italia le questioni etiche – specie quando coinvolgono anche la Chiesa Cattolica – non fanno aumentare i consensi elettorali ed è fin troppo evidente che nessuna legge che oggi metta paletti sulla vita è popolare. Si prevede quindi una lunga attesa nella speranza che il Parlamento non abdichi del tutto alle proprie competenze e responsabilità, lasciando ai giudici l’insostenibile onere di regolamentare una materia così importante e delicata.
Concludendo il mio discorso non ritengo accettabile sotto il duplice profilo giuridico ed etico la soluzione adottata dalla giurisprudenza nel caso di Eluana Englaro. I giudici milanesi, facendo uso delle norme giuridiche poste a presidio dell’incapace (articoli 357 e seguenti, 424 del codice civile), hanno stabilito che un curatore speciale, nominato dal giudice in rappresentanza di un paziente adulto, che si trovi in “stato vegetativo permanente ed irreversibile in base ad un rigoroso apprezzamento clinico” possa esprimere la volontà del paziente incosciente di rinunziare al trattamento sanitario, orientandosi tra la tutela del diritto alla vita dell’infermo ed il rispetto della volontà del rappresentato che, prima dl sopraggiungere dello stato di incoscienza, aveva manifestato in forma espressa anche attraverso i propri convincimenti, il proprio stile di vita ed i valori di riferimento di non accettare per sé l’idea di un prolungamento meramente artificiale della vita in un corpo destinato, grazie a terapie mediche, a separarsi dalla mente.
Ancora una volta si ripropone la questione relativa all’accertamento clinico della sussistenza dello stato vegetativo irreversibile e permanente che in sede giudiziaria non può essere rimesso al giudizio di esperti dell’arte medica nominati dal giudice, in ogni caso diversi da quelli che hanno in cura il paziente.
E’ altresì compito veramente arduo, ed a mio avviso, mai tranquillizzante per il giudice, accertare caso per caso, in base ad elementi di prova che devono essere chiari, univoci e convincenti, la rispondenza alla volontà del paziente incosciente del rifiuto delle terapie mediche espresso dal curatore speciale di quest’ultimo ed obbligare i sanitari, fermo restando il loro diritto all’obiezione, ad ottemperare ad una manifestazione volitiva così ricostruita. A mio avviso la dichiarazione anticipata di rinuncia al trattamento terapeutico, attribuibile con certezza al paziente incosciente ed avente per legge efficacia vincolante per i sanitari, eviterebbe l’autorizzazione del giudice, allo stato assolutamente indispensabile, emessa in base ad una ricostruzione della volontà del malato tutt’altro che certa e probatoriamente convincente.

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                                          IL TESTAMENTO BIOLOGICO

"La vita è un’opportunità, coglila. La vita è bellezza, ammirala. La vita è beatitudine, assaporala. La vita è un sogno, fanne una realtà. La vita è una sfida, affrontala. La vita è un dovere, compilo. La vita è un gioco, giocalo. La vita è preziosa, conservala. La vita è una ricchezza, conservala. La vita è amore, godine. La vita è un mistero, scoprilo. La vita è promessa, adempila. La vita è tristezza, superala. La vita è un inno, cantalo. La vita è una lotta, vivila. La vita è una gioia, gustala. La vita è una croce, abbracciala. La vita è un’avventura, rischiala. La vita è pace, costruiscila. La vita è felicità, meritala. La vita è vita, difendila. "
                                                                    (Inno alla vita di Madre Teresa di Calcutta).


RITENGO UTILI DUE PREMESSE:

1) L’arte medica negli ultimi decenni ha modificato la storia naturale delle malattie di interesse umano e, se vogliamo, anche la vita stessa dell’uomo.
In molti casi ha consentito la possibilità di guarigione da molte patologie, in altri ne ha evitato l’evoluzione verso la morte, creando tuttavia uno stato di cronicità, di equilibrio tra noxa patogena e capacità di difesa dell’organismo. In questi casi il soggetto sopravvive, ma non guarisce, come succede dopo un importante infarto del miocardio, che non porta a morte per l’intervento medico, ma che evolve verso lo scompenso cardiaco o, con peggiori conseguenze, dopo un arresto cardiaco risolto con la defibrillazione elettrica dopo alcuni minuti dall’inizio (10 min. sono sufficienti), che evita la morte del paziente, ma questo resta in coma per gravi danni cerebrali.
In tal senso il Filosofo cattolico Vittorio Possenti recentemente si è espresso in questi termini: “Il genere umano si avvicina sempre di più a creare un tipo di uomo diverso da quello che conosciamo, stiamo sempre più diventando uomini macchina. Esiste già, in altre parole, un rapporto sempre più integrato tra il nostro corpo biologico e apparati tecnologici che ci aiutano a sopravvivere”.
L’istituzione negli anni ’70 delle Terapie Intensive e soprattutto dei reparti di Rianimazione ha accentuato questi fenomeni consentendo la sopravvivenza di soggetti che naturalmente sarebbero andati a morte, ma che con l’ausilio delle tecnologie mediche moderne restano in vita in condizioni tuttavia di mancata coscienza (vari gradi di coma, stato vegetativo) o dipendenti da attrezzature elettromedicali (respiratori automatici).
Anche le circostanze del momento della morte sono molto cambiate. Oggi, nel mondo occidentale, è difficile poter morire a casa propria, in piena coscienza, con il conforto dei propri cari e con l’assistenza religiosa. Oggi, nella maggior parte dei casi, si muore da soli, in una rianimazione d’ospedale, straziati dai tormenti delle macchine che tentano di prolungare la vita e con una coscienza obnubilata dai farmaci.
Secondo la costituzione italiana nessuno può essere obbligato a sottoporsi a terapie o a procedure mediche anche a scapito della vita; questo dato costituzionale è valido anche moralmente?
Oggi esiste, anche nel mondo cattolico, un vasto dibattito circa la possibilità e i margini di autodeterminazione che ha l’uomo con riferimento alla propria vita biologica.
Vittorio Possenti, filosofo cattolico, docente di Filosofia Politica presso L’Università di Venezia, membro del Comitato Nazionale di Bioetica e della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. In un intervento sul “FOGLIO” del 14/12/2008 così si esprime:
“Il riconoscere la dignità della vita ferita da salvaguardare non contraddice la liceità di autodeterminarsi in vicende di fine vita e di cure salvavita, che appunto possono essere accolte o rifiutate. Non sussiste alcun dovere/obbligo assoluto di curare e di curarsi a qualsiasi costo, in particolare quando l’invasività crescente delle tecnologie mediche nella sfera corporea della persona travalica ogni forma di rispetto dovutole, e si fonde con una concezione accanitamente tecnologizzata della vita e della morte che viola i limiti imposti dalla dignità della persona umana”.
Il diritto di opporsi alla somministrazione di una cura è stato, invece, contestato da Carlo Casini presidente del “Movimento per la vita”. "Da un punto di vista giuridico – ha dichiarato Casini – l'unico dato veramente certo è che la vita umana è un bene non disponibile. Di conseguenza dubito si possa parlare di un diritto umano a rifiutare le cure. Esiste invece un diritto alla cura che è garantito dall'art. 32 della Costituzione"
"Analogamente - continua Casini nella nota - dubito che si possa parlare di un dovere di sospendere le cure al di fuori dell'accanimento terapeutico. Esiste invece - incalza - il dovere di non usare prepotenze di nessun tipo nei confronti del malato, che è cosa diversa dal dovere di non curare”.
Personalmente ritengo che il giudizio del paziente, di accettare o meno le cure proposte dai medici, deve potere essere dato in piena libertà. Perché la medicina è un mezzo che può aiutare l’uomo e come tale può essere accettato o meno e, in ogni caso, non può essere moralmente imposto alla persona che è il vero fine, anche se le cure proposte rientrino nell’ambito dell’ordinarietà. Ciò soprattutto oggi in cui le tecnologie mediche hanno stravolto lo scorrere naturale della vita umana dalla nascita alla morte.

2) Negli ultimi decenni, nel mondo occidentale, le tecnologie mediche hanno avuto una evoluzione impressionante con un’enorme lievitazione dei costi dell’assistenza sanitaria e un grande impiego di risorse. Di contro nel cosiddetto terzo mondo l’arte medica è rimasta a livelli elementari e non è disponibile per tutte le popolazioni.
Assistiamo così al paradosso che nei paesi ricchi la medicina ha creato casi clinici (stati di coma, di vita vegetativa etc.) nuovi, non presenti in natura, di difficile soluzione, sia sul piano medico che su quello etico, mentre nei paesi poveri i soggetti, con malattie, specialmente di natura infettiva, facilmente curabili fino a completa guarigione con i mezzi oggi disponibili, non possono usufruire delle cure mediche necessarie per mancanza di risorse.


COMI E MORTE CEREBRALE:

Il coma è, secondo una classica definizione, quello stato di mancanza di reattività psicologica non suscettibile di risveglio in cui il soggetto giace a occhi chiusi. Più generalmente per coma si intende quella condizione patologica caratterizzata dalla riduzione fino alla abolizione dello stato di coscienza e della reattività agli stimoli esterni, con alterazioni a volte molto marcate delle funzioni vegetative quali la respirazione e l’attività cardiocircolatoria. La fase acuta del coma può essere seguita da tre diverse evoluzioni: può condurre rapidamente al decesso oppure a un progressivo e imprevedibile recupero della coscienza con sequele di diversa natura e gravità, o infine evolvere verso lo stato vegetativo
Il progressivo affinamento delle tecniche di rianimazione cardio-polmonare, ha permesso a un numero sempre maggiore di pazienti recuperi fino a poco tempo fa inattesi ed insperati. Lo stato vegetativo è di fatto considerabile come l'esito non voluto e non auspicato di un intervento sanitario sempre più precoce, efficace ed esteso sul territorio. L'incidenza dello stato vegetativo è stimata in 0.7 - 1.1/100.000 abitanti; la prevalenza è di 2.5-3.5/100.000 abitanti. Circa un terzo degli stati vegetativi è di origine traumatica. Dei 2/3 di origine non traumatica (ictus cerebrale ischemico o emorragico, encefalite, anossia) quasi il 50% è costituito dalle anossie cerebrali.
Lo stato vegetativo (SV) è una condizione clinica che solitamente consegue ad uno stato di coma, ma può anche seguire direttamente all’evento lesivo. È caratterizzata da un ritorno alla vigilanza, testimoniato dall'apertura degli occhi, ma in assenza di una evidente attività cognitiva (assenza di interazione con l’ambiente circostante) pur mantenendo integre o parzialmente integre le funzioni del tronco encefalico e ipotalamiche (l’attività cardicaca, la respirazione, la temperatura, la pressione sanguigna sono più o meno normali)..
Operativamente lo stato vegetativo si definisce persistente (SVP) quando è presente ad un mese di distanza da un danno cerebrale acuto (traumatico o non). La durata dello SVP reversibile è molto variabile: da mesi fino ad alcuni casi anche di anni. Sulla base della probabilità di recupero, uno SV può essere giudicato come permanente dopo 12 mesi da un insulto traumatico e dopo 3 mesi da uno non traumatico.
La definizione di SVP non indica una diagnosi, ma una prognosi e quindi ha un contenuto probabilistico.
A tutt'oggi non è possibile definire con certezza uno stato vegetativo come irreversibile, almeno nel senso di una mancata ripresa della coscienza. Ciò è particolarmente vero nel caso di lesioni cerebrali post-traumatiche.
Per quanto riguarda la durata dello stato vegetativo si può dire che più a lungo perdura, meno probabile è il recupero della coscienza ed, in linea generale, si può dire che oltre un anno è altamente improbabile. Queste ultime osservazioni sono tuttavia tratte da casistiche globali non particolarmente significative, fondati su studi di valore limitato e privi di un serio follow-up.
Per quanto riguarda le problematiche relative alla NUTRIZIONE ARTIFICIALE di questi soggetti, in quanto atto medico o meno, riporto quanto asserito dal professor Maurizio Muscaritoli, presidente della SINPE (Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale):
“La nutrizione artificiale è un trattamento medico, pertanto esige l’accordo di chi deve subirlo. Occorre il consenso informato del paziente o, se questi è nell’impossibilità di esprimerlo o è minorenne, del familiare che si prende cura di lui”.

Morte cerebrale (coma depassè) secondo il “rapporto di Harvard del” 1968. La morte non sarebbe più legata alla cessazione delle funzioni cardiaca e respiratoria (con conseguente danno e morte cellulare generalizzata), ma alla cessazione irreversibile delle funzioni cerebrali, anche delle regioni in grado di regolare la vita vegetativa (bulbo) con conseguente coma, assenza dei riflessi del tronco e apnea. La logica sarebbe che, essendo le funzioni vitali (circolazione sanguigna, respirazione, processi digestivi) non più regolate dal sistema nervoso, si perderebbe l’UNITA’ FUNZIONALE dell’organismo, con conseguente danno generalizzato e morte.

Il concetto di morte cerebrale ha consentito l’espianto degli organi con conseguente trapianto degli stessi.

Come si vede si tratta di varie situazioni definite per convenzione, anche in vista dei risvolti terapeutici (vedi trapianti d’organo), che recentemente sono state messe in discussione in un articolo comparso sull’Osservatore Romano.
Io vorrei far notare, in particolare, che accettare il concetto che la morte coincide con la morte del cervello può avere delle conseguenze di diverso ordine: ad esempio come non consentire il distacco della spina in soggetti in stato vegetativo con gravi danni cerebrali e con praticamente nessuna speranza di ripresa dello stato di coscienza? O come dare torto a chi sostiene che l’embrione acquista dignità di persona solo dopo la comparsa del sistema nervoso (14° settimana), se la vita, e quindi la persona, viene identificata con la funzione nervosa cerebrale?

EUTANASIA
Mons. Fisichella (intervista al sito www.ilsussidiario.net, di area Comunione e Liberazione. del 21/11/08) così si esprime: “Il fatto che la Corte di Cassazione abbia sentenziato rende inevitabilmente urgente che il Parlamento arrivi a legiferare in proposito. Io mi auguro che il Parlamento italiano non voglia decidere per l'eutanasia, né in forma attiva, né in forma passiva, e nemmeno in tutte quelle forme che possono nasconderla. Mi auguro che faccia una legge che possa andare a favorire, a promuovere e a difendere la vita delle persone. È inevitabile che ci siano poi elementi particolari che il Parlamento dovrà affrontare, e che fanno parte del dibattito e della riflessione dei deputati; ma al di là di questo, io mi auguro che si arrivi infine a una situazione che riporti la serenità su tutta questa vicenda”.
In effetti il problema dell’eutanasia è controverso.
Oggi per chiarezza dobbiamo tener conto di alcuni aspetti, diciamo così, tecnici. Essi ci consentono di distinguere l’eutanasia attiva da quella passiva. La differenza sta infatti nelle modalità di azione. Nella forma attiva la morte è provocata in maniera diretta, generalmente con la somministrazione di sostanze tossiche (barbiturici ad azione rapida e/o cloruro di potassio); in quella passiva la morte sopraggiunge in modo indiretto, attraverso la sospensione di cure indispensabili a tenere in vita il malato.
La forma attiva di eutanasia è stata condannata dalla deontologia medica fin dall’antichità: nel Giuramento di Ippocrate (circa 420 a.C.) si legge “Non somministrerò ad alcuno, neppure se richiesto, un farmaco mortale, né suggerirò un tale consiglio; similmente a nessuna donna io darò un medicinale abortivo”.
Due tentativi di eutanasia attiva per mettere fine alla sofferenza di Gesù crocifisso sono citati dai vangeli: Matteo (27, 33-34) descrive il tentativo di avvelenare Gesù da parte dei soldati romani con vino mischiato a fiele (anticamente si riteneva che il veleno del serpente fosse contenuto nella bile-fiele); Luca racconta che gli stessi soldati romani, inzuppata una spugna nell’aceto, attraverso una canna, la spinsero sulla bocca di Gesù che rifiutò (l’aceto può aggravare l’acidosi respiratoria del sospeso sulla croce causando perdita di coscienza, coma acidosico e morte).
Ovviamente la forma diretta di eutanasia non può essere accettata dal cristiano che considera la vita come un dono di Dio.

Più complesso e articolato è il discorso sull’eutanasia indiretta o passiva.
Come abbiamo visto la medicina moderna ha molto modificato la storia naturale delle malattie. In molti casi consentendo la guarigione o un significativo miglioramento della durata e della qualità della vita, in altri casi permettendo si un prolungamento della vita, ma al prezzo di gravi sofferenze, di un notevole peggioramento della qualità di essa e di una mortificazione della dignità umana.
L’eutanasia passiva quindi non sarebbe altro che il contrario dell’accanimento terapeutico, che consiste nell'applicazione, in assenza di consenso informato, di tecniche mediche che prevedono l'uso di macchinari e farmaci al fine di sostenere artificialmente le funzioni vitali di individui affetti da patologie inguaribili e tali da determinare la loro morte in assenza dell'impiego di tali tecniche
Io ritengo che il cristiano debba opporsi a questo andazzo della medicina moderna che sacrifica la dignità della persona per ottenere solo una sopravvivenza artificiale, temporanea e dolorosa.
Ecco allora il discorso sull’eutanasia passiva nel senso di sospendere, su richiesta del paziente, o di chi legittimamente lo rappresenta, tutte le cure atte a prolungare artificialmente la vita, con gravi sofferenze e con mortificazione della dignità umana.
Grandi spiriti cristiani come il patriarca Atenagora e il cardinale Benelli hanno scelto di non curarsi e di morire quando la rottura del femore (Atenagora) e un doppio infarto (Benelli) aveva loro indicato la via di un’infermità senza uscite di sicurezza. Anche Papa Giovanni Paolo II rifiutò un ennesimo ricovero al Gemelli quando si rese conto che le cure mediche avrebbero solo prolungato le sue sofferenze.
Ribadisco che ritengo moralmente corretto che il paziente abbia il diritto, dopo esserne stato debitamente informato, di accettare o rifiutare qualsivoglia terapia che la medicina gli offra, e particolarmente quelle non risolutive quanto a guarigione o significativo miglioramento.
In una dichiarazione a “La Stampa” Ignazio Marino, presidente della commissione sanità al Senato dice “Non credo davvero che il messaggio cristiano possa portare a sostenere che bisogna prolungare la sofferenza di una persona con macchine e cure artificiali straordinarie e sproporzionate. Anzi l’accanimento terapeutico è l’opposto della dottrina cattolica proprio perché il messaggio cristiano è essenzialmente d’amore”.

Il Catechismo della Chiesa Cattolica, nell’edizione del 1992, scritta da una commissione di vescovi presieduta dal cardinale Ratzinger, in periodo non sospetto, quando in Italia non infuriavano le polemiche su Eutanasia e Testamento Biologico, nel paragrafo 2278 così recita: “L’interruzione di procedure mediche onerose, pericolose, straordinarie e sproporzionate rispetto ai risultati attesi può essere legittima. In tal caso si ha la rinuncia all’accanimento terapeutico. Non si vuole così procurare la morte: si accetta di non poterla impedire. Le decisioni devono essere prese dal paziente, se ne ha la competenza e la capacità o, altrimenti, da coloro che ne hanno legalmente il diritto, rispettando sempre la ragionevole volontà e gli interessi legittimi del paziente.

TESTAMENTO BIOLOGICO
Ma non sempre i pazienti nella fase finale della loro vita sono coscienti per cui si parla oggi di testamento biologico, nel senso di poter lasciare in anticipo, e quando si è pienamente coscienti, le proprie volontà circa l’accettazione o meno di quelle terapie che consentono un prolungamento artificiale della vita, ma che non portano a guarigione.
Nel dibattito aperto sul testamento biologico ci sono tre importanti nodi da sciogliere. Questa la posizione del cardinale Javier Lozano Barragan, presidente del Pontificio Consiglio per la Pastorale della salute, intervenuto al convegno 'Eutanasia in oncologia: tentazione dei sani, necessità dei malati, esigenza sociale?', tenutosi lo scorso anno all'Istituto Nazionale Tumori di Milano. Primo, ha spiegato Barragan a margine dell'incontro, "il documento si dovrebbe poter cambiare sempre, perché le persone modificano i desideri e le idee nel corso della vita e delle esperienze". Secondo, "bisognerebbe individuare un fiduciario che sia davvero super partes". Infine, terzo punto, "c'è il problema di chi decide il limite entro cui parlare di accanimento terapeutico, ben diverso dalle cure palliative. Dunque, per il testamento biologico nella pratica esistono numerose difficoltà", ha sottolineato il 'ministro della Salute' del Vaticano, ricordando la chiusura della Cei sul tema. Barragan ha detto no a cure che si traducano in accanimento terapeutico e ha sottolineato il rischio che il testamento biologico diventi una scorciatoia per l'eutanasia.
Recentemente la CEI ha mostrato una certa apertura ad una legge che regolamenti le ultime fasi della vita.
Personalmente ritengo che, oltre alla necessità che il Documento di fine vita debba poter essere modificabile dall’interessato in qualunque momento, come suggerito dal Card. Barragan, lo stesso dovrebbe essere redatto con la collaborazione di un medico di fiducia.
Estremamente importante è poter stabilire il punto di passaggio tra una terapia ordinaria e utile e l’accanimento terapeutico. Il problema non è di facile soluzione sul piano tecnico terapeutico.
Ritengo che tale punto debba essere individuato di volta in volta dal medico e dal paziente in collaborazione. Tuttavia, secondo me, l’ultima e definitiva parola deve spettare in ogni caso al paziente, che deve essere libero di accettare o meno le terapie proposte, in forma diretta quando è cosciente, o attraverso un documento di fine vita (testamento biologico) precedentemente redatto, se in stato di incoscienza.
 

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