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INCONTRI
Sabato 10 gennaio 2009 si è tenuto in parrocchia un incontro sul
Testamento biologico.
Il tema è stato trattato prima sotto l’aspetto giuridico dal magistrato
Dott. Ruggero Scuto e poi sotto l’aspetto
medico dal Dott. Vittorio Carini. È seguito il
dibattito.
Pubblichiamo il testo delle due relazioni.
IL COSIDDETTO TESTAMENTO BIOLOGICO
Dr. Ruggero Scuto
Cercherò di dare al mio discorso un taglio il più possibile
giuridico, evitando di sconfinare nel campo medico che non mi
compete.
Partirò da alcune premesse indispensabili.
Nel nostro ordinamento, come in molti ordinamenti del mondo
occidentale, la norma giuridica fondamentale del trattamento
sanitario, la norma che sta alla base del rapporto medico-paziente,
è il principio del cosiddetto “consenso informato”. Tale norma, che
non si legge esplicitamente in alcun testo legislativo, è stata
elaborata dalla giurisprudenza in via di interpretazione delle
numerose leggi speciali nazionali in materia, specificamente l’art.33
della Legge 23/12/1978 n° 833 istitutiva del Servizio Sanitario
Nazionale; trova sicuro fondamento:1) nella nostra Costituzione, in
particolare nell’articolo 2, che tutela e promuove i diritti
fondamentali della persona umana, la sua identità e la sua dignità,
l’articolo 13 che sancisce l’inviolabilità della libertà personale
ed il conseguente potere della persona di disporre del proprio corpo
e l’articolo 32, che tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo, oltre che come interesse della collettività, e
stabilisce che nessuno può essere obbligato ad un determinato
trattamento sanitario se non nei soli casi espressamente previsti
dalla legge e sempre che il provvedimento legislativo sia volto ad
impedire che la salute del singolo possa recare danno a quella degli
altri (principio dell’autodeterminazione sanitaria
dell’individuo);2) nell’articolo 35 del codice di deontologia medica
del 2006; 3) in fonti sovranazionali, quali la Convenzione sui
diritti dell’uomo e sulla biomedicina fatta ad Oviedo il 4 aprile
1997, sia pure non recepita nel nostro ordinamento, e la Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione Europea adottata a Nizza il 7
dicembre 2000, avente efficacia nel nostro ordinamento.
Dal principio personalistico che anima la nostra Costituzione e che
sta alla base del rapporto medico-paziente deriva innegabilmente la
facoltà dello stesso paziente non solo di scegliere tra le diverse
possibilità di trattamento medico (c.d. esercizio positivo del
diritto alla salute), ma anche di eventualmente rifiutare la terapia
medico-chirurgica e di decidere consapevolmente di interromperla, e
ciò anche quando tale determinazione autentica e genuina possa
condurlo e/o lo conduca certamente alla morte (c.d. esercizio
negativo del diritto alla salute). Tale rifiuto costituisce soltanto
una atteggiamento di scelte, da parte del malato, che la malattia
segua il suo corso naturale, e non una ipotesi di eutanasia.
In presenza di siffatto rifiuto della cura il medico non può che
uniformarsi ed ottemperare alla manifestazione di volontà del
paziente; ha tuttavia il diritto, allorquando il comportamento
richiesto è da lui ritenuto contrario alle proprie convinzioni
etiche, religiose e professionali, di astenersi e di disattendere la
richiesta del paziente, non prendendo parte agli interventi
destinati alla interruzione delle terapie (c.d. diritto alla
obiezione); trattasi di facoltà di astensione già recepito nel
nostro ordinamento giuridico in quanto prevista espressamente
dall’articolo 9 della legge n°194 del 1978 in favore del personale
sanitario che, per ragioni di coscienza, non intenda prendere parte
agli interventi per l’interruzione della gravidanza; peraltro lo
stesso paziente in quest’ultimo caso conserva il diritto di ottenere
altrimenti la realizzazione della propria richiesta alla
interruzione delle cure.
I tre principi cardine sopra enunciati (obbligo del medico di
osservare la volontà del paziente, diritto del medico all’obiezione,
diritto del paziente ad ottenere altrimenti la realizzazione della
propria richiesta all’interruzione delle cure) sono unanimemente
condivise da una consolidata giurisprudenza e risultano
espressamente enunciati dal Comitato Nazionale di Bioetica il
24/10/2008 in merito a “ Rifiuto e rinuncia consapevole al
trattamento sanitario nella relazione medico-paziente”.
E’ fin troppo chiaro che i principi sopra enunciati hanno agevole
applicazione nella ipotesi di paziente adulto e cosciente in grado
di esprimere una determinazione volitiva autentica e genuina.Il
problema sorge, e qui entro nel vivo dell’argomento, nel caso in cui
il soggetto adulto non sia in grado di manifestare la propria
volontà, di vivere esperienze cognitive ed emotive e di rapportarsi
al mondo esterno a causa del suo stato di totale incapacità,
ovviamente non momentaneo e reversibile, ma permanente ed
irreversibile, quello che i giudici milanesi, che si sono occupati
del caso di Eluana Englaro, hanno definito “stato vegetativo
permanente ed irreversibile, in riferimento a quale non v’è, secondo
gli standards scientifici riconosciuti a livello internazionale, la
benchè minima possibilità di un qualche, sia pur flebile, recupero
della coscienza e di ritorno alla percezione del mondo esterno”
(definizione che mi lascia molto perplesso, la cui valenza ed il cui
significato nel campo medico sono da valutare caso per caso).
In questa ipotesi il paziente non può esercitare personalmente il
suo diritto alla salute, né in senso positivo, né in senso negativo.
E qui nasce, a mio avviso, la necessità urgente, ineludibile e non
più procrastinabile di introdurre nel nostro ordinamento giuridico
il “c.d. testamento biologico”. Occorre, infatti, riconoscere il
diritto di ogni soggetto di redigere una dichiarazione anticipata
nella quale sia espressa la propria volontà di essere o non essere
sottoposto ad alcuna cura, con l’eventuale indicazione delle terapie
da effettuare e da non effettuare, incluse l’alimentazione e
l’idratazione artificiale a mezzo di sondino naso-gastrico, in caso
di malattia o lesione traumatica cerebrale permanente ed
irreversibile che costringa ad una esistenza vegetativa artificiale
dipendente da apparecchiature o sistemi che impediscano una vita di
relazione. Siffatta manifestazione anticipata di volontà diretta
all’interruzione delle terapie viene a porsi in una certa continuità
logica rispetto al già ricordato principio costituzionale di
autodeterminazione sanitaria dell’individuo e non può reputarsi
equiparabile all’eutanasia sia perché non intende abbreviare il
tempo della vita, ma solo accogliere la morte senza volerla
ritardare inutilmente ed irrazionalmente, sia perché non richiede né
il comportamento attivo di terzi per mettere fine alla vita del
soggetto, né la passiva partecipazione di terzi, essendo oggetto di
tale direttiva anticipata solo e soltanto il rifiuto del trattamento
medico.
E’ chiaro comunque, alla luce dei principi cardine sopra enunciati,
che una normativa sul c.d. testamento biologico deve prevedere
contestualmente alla dichiarazione anticipata di rinuncia alle cure
da parte del paziente incosciente sia l’obbligo per i sanitari di
rispettare siffatta manifestazione volitiva (con conseguente esonero
degli stessi da qualsivoglia responsabilità per il reato di omicidio
del consenziente sotto il profilo di avere correttamente adempiuto
ad un dovere professionale), sia la facoltà per il medico di
astenersi da ogni attività concernente la interruzione del
trattamento sanitario del malato qualora per ragioni etiche,
religiose e professionali, non condivida il principio del diritto
del paziente al rifiuto delle cure o qualora nuovi progressi
scientifici siano in grado di contrastarne il senso e di migliorare
le condizioni qualitative di vita dell’infermo non cosciente.
Favorevole alla introduzione del c.d. testamento biologico risulta
l’articolo 9 della Convenzione sui diritti dell’uomo e sulle
biomedicine fatta ad Oviedo il 4 aprile 1997, che espressamente
prevede che “i desideri precedentemente espressi a proposito di un
intervento medico da parte di un paziente che, al momento
dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno
tenuti in considerazione”; disposizione senz’altro generica che
richiede un importante contributo di attuazione da parte del nostro
ordinamento.
Limitatamente favorevole all’introduzione del c.d. testamento
biologico sembra risultare anche lo stesso Catechismo della Chiesa
Cattolica, laddove riconosce l’esistenza di un diritto a morire con
dignità, evitando le sofferenze inutili; con la logica conseguenza -
e qui mi aspetto di essere contestato anche se il mio pensiero è
condiviso dal gesuita Padre Bartolomeo Sorge, direttore della
rivista “Aggiornamenti Sociali”- che la chiesta “interruzione di
procedure mediche onerose, pericolose, straordinarie o
sproporzionate rispetto ai risultati attesi (quindi anche la
somministrazione di acqua e cibo per vie artificiali nella misura in
cui dimostra di non raggiungere la sua finalità propria) può essere
legittima” e quindi legittimamente richiedibile anche in via
anticipata. In tal caso la rinuncia investirebbe un vero e proprio
accanimento terapeutico, idoneo solo a consentire un prolungamento
artificiale della vita, e non un mezzo ordinario di sostegno e di
conservazione della vita. Non si pretende così di procurare o di
procurarsi la morte, ma si accetta soltanto di non poterla impedire.
Non mancano, tuttavia, voci contrarie alla introduzione del c.d.
testamento biologico, che contestano l’opportunità di attribuire
valore legale e vincolante alla manifestazione anticipata di volontà
del paziente. Si obietta che le dichiarazioni rese prima del
sopravvenire dello stato di incoscienza non sono attuali in quanto
il dichiarante non può conoscere a priori la futura circostanza
della sua malattia. Si è anche sostenuto da parte di giuristi che il
testamento biologico sarebbe in contrasto con la regola dettata
dagli articoli del codice civile (art. 679 e seguenti) che prevedono
la possibilità di revocare fino al momento della morte le
disposizioni di ultima volontà, possibilità che risulterebbe esclusa
quando il soggetto, a causa di sopraggiunte patologie, sia divenuto
incapace di esprimere una qualsiasi volontà.
Sembrerebbero, altresì, inconciliabili con il possibile contenuto
negativo del testamento biologico il parere espresso nel 2005 dal
Comitato Nazionale di Bioetica - inefficace sul nostro ordinamento –
secondo il quale l’alimentazione e l’idratazione sono atti dovuti (e
quindi non rinunciabili anticipatamente), con l’unico limite della
capacità di assimilazione da parte dell’organismo, nonché la
Convenzione sui diritti delle persone con disabilità approvata
dall’ONU nel 2006, anche essa non recepita nell’ordinamento
italiano, secondo cui “gli Stati devono prevenire il rifiuto
discriminativo di assistenza medica o di prestazione di cure e
servizi sanitari di cibo e liquidi in ragione della disabilità”.
Rimane comunque ferma la mia personale opinione della urgente
necessità di una legge statale sulla materia in esame.
Va detto in proposito che è in corso di esame alla XII Commissione
permanente del Senato (Igiene e Sanità) un disegno di legge volto
all’adozione di una specifica normativa della materia relativa al
c.d. testamento biologico, secondo l’indirizzo già più volte
indicato dalla Corte Costituzionale, su adeguati punti di equilibrio
fra i fondamentali valori ed interessi in gioco (valore di identità,
di dignità e di libertà di autodeterminazione della persona umana,
valore della vita, diritto alla salute del paziente non cosciente
sia in senso positivo che in quello negativo, diritti ed interessi
etici e professionali del medico curante).
Ma si sa che in Italia le questioni etiche – specie quando
coinvolgono anche la Chiesa Cattolica – non fanno aumentare i
consensi elettorali ed è fin troppo evidente che nessuna legge che
oggi metta paletti sulla vita è popolare. Si prevede quindi una
lunga attesa nella speranza che il Parlamento non abdichi del tutto
alle proprie competenze e responsabilità, lasciando ai giudici
l’insostenibile onere di regolamentare una materia così importante e
delicata.
Concludendo il mio discorso non ritengo accettabile sotto il duplice
profilo giuridico ed etico la soluzione adottata dalla
giurisprudenza nel caso di Eluana Englaro. I giudici milanesi,
facendo uso delle norme giuridiche poste a presidio dell’incapace
(articoli 357 e seguenti, 424 del codice civile), hanno stabilito
che un curatore speciale, nominato dal giudice in rappresentanza di
un paziente adulto, che si trovi in “stato vegetativo permanente ed
irreversibile in base ad un rigoroso apprezzamento clinico” possa
esprimere la volontà del paziente incosciente di rinunziare al
trattamento sanitario, orientandosi tra la tutela del diritto alla
vita dell’infermo ed il rispetto della volontà del rappresentato
che, prima dl sopraggiungere dello stato di incoscienza, aveva
manifestato in forma espressa anche attraverso i propri
convincimenti, il proprio stile di vita ed i valori di riferimento
di non accettare per sé l’idea di un prolungamento meramente
artificiale della vita in un corpo destinato, grazie a terapie
mediche, a separarsi dalla mente.
Ancora una volta si ripropone la questione relativa all’accertamento
clinico della sussistenza dello stato vegetativo irreversibile e
permanente che in sede giudiziaria non può essere rimesso al
giudizio di esperti dell’arte medica nominati dal giudice, in ogni
caso diversi da quelli che hanno in cura il paziente.
E’ altresì compito veramente arduo, ed a mio avviso, mai
tranquillizzante per il giudice, accertare caso per caso, in base ad
elementi di prova che devono essere chiari, univoci e convincenti,
la rispondenza alla volontà del paziente incosciente del rifiuto
delle terapie mediche espresso dal curatore speciale di quest’ultimo
ed obbligare i sanitari, fermo restando il loro diritto
all’obiezione, ad ottemperare ad una manifestazione volitiva così
ricostruita. A mio avviso la dichiarazione anticipata di rinuncia al
trattamento terapeutico, attribuibile con certezza al paziente
incosciente ed avente per legge efficacia vincolante per i sanitari,
eviterebbe l’autorizzazione del giudice, allo stato assolutamente
indispensabile, emessa in base ad una ricostruzione della volontà
del malato tutt’altro che certa e probatoriamente convincente.
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IL
TESTAMENTO BIOLOGICO
"La vita è un’opportunità, coglila. La vita è bellezza, ammirala. La
vita è beatitudine, assaporala. La vita è un sogno, fanne una
realtà. La vita è una sfida, affrontala. La vita è un dovere,
compilo. La vita è un gioco, giocalo. La vita è preziosa,
conservala. La vita è una ricchezza, conservala. La vita è amore,
godine. La vita è un mistero, scoprilo. La vita è promessa,
adempila. La vita è tristezza, superala. La vita è un inno, cantalo.
La vita è una lotta, vivila. La vita è una gioia, gustala. La vita è
una croce, abbracciala. La vita è un’avventura, rischiala. La vita è
pace, costruiscila. La vita è felicità, meritala. La vita è vita,
difendila. "
(Inno alla vita di Madre Teresa di Calcutta).
RITENGO UTILI DUE PREMESSE:
1) L’arte medica negli ultimi decenni ha modificato la storia
naturale delle malattie di interesse umano e, se vogliamo, anche la
vita stessa dell’uomo.
In molti casi ha consentito la possibilità di guarigione da molte
patologie, in altri ne ha evitato l’evoluzione verso la morte,
creando tuttavia uno stato di cronicità, di equilibrio tra noxa
patogena e capacità di difesa dell’organismo. In questi casi il
soggetto sopravvive, ma non guarisce, come succede dopo un
importante infarto del miocardio, che non porta a morte per
l’intervento medico, ma che evolve verso lo scompenso cardiaco o,
con peggiori conseguenze, dopo un arresto cardiaco risolto con la
defibrillazione elettrica dopo alcuni minuti dall’inizio (10 min.
sono sufficienti), che evita la morte del paziente, ma questo resta
in coma per gravi danni cerebrali.
In tal senso il Filosofo cattolico Vittorio Possenti recentemente si
è espresso in questi termini: “Il genere umano si avvicina sempre di
più a creare un tipo di uomo diverso da quello che conosciamo,
stiamo sempre più diventando uomini macchina. Esiste già, in altre
parole, un rapporto sempre più integrato tra il nostro corpo
biologico e apparati tecnologici che ci aiutano a sopravvivere”.
L’istituzione negli anni ’70 delle Terapie Intensive e soprattutto
dei reparti di Rianimazione ha accentuato questi fenomeni
consentendo la sopravvivenza di soggetti che naturalmente sarebbero
andati a morte, ma che con l’ausilio delle tecnologie mediche
moderne restano in vita in condizioni tuttavia di mancata coscienza
(vari gradi di coma, stato vegetativo) o dipendenti da attrezzature
elettromedicali (respiratori automatici).
Anche le circostanze del momento della morte sono molto cambiate.
Oggi, nel mondo occidentale, è difficile poter morire a casa
propria, in piena coscienza, con il conforto dei propri cari e con
l’assistenza religiosa. Oggi, nella maggior parte dei casi, si muore
da soli, in una rianimazione d’ospedale, straziati dai tormenti
delle macchine che tentano di prolungare la vita e con una coscienza
obnubilata dai farmaci.
Secondo la costituzione italiana nessuno può essere obbligato a
sottoporsi a terapie o a procedure mediche anche a scapito della
vita; questo dato costituzionale è valido anche moralmente?
Oggi esiste, anche nel mondo cattolico, un vasto dibattito circa la
possibilità e i margini di autodeterminazione che ha l’uomo con
riferimento alla propria vita biologica.
Vittorio Possenti, filosofo cattolico, docente di Filosofia Politica
presso L’Università di Venezia, membro del Comitato Nazionale di
Bioetica e della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. In un
intervento sul “FOGLIO” del 14/12/2008 così si esprime:
“Il riconoscere la dignità della vita ferita da salvaguardare non
contraddice la liceità di autodeterminarsi in vicende di fine vita e
di cure salvavita, che appunto possono essere accolte o rifiutate.
Non sussiste alcun dovere/obbligo assoluto di curare e di curarsi a
qualsiasi costo, in particolare quando l’invasività crescente delle
tecnologie mediche nella sfera corporea della persona travalica ogni
forma di rispetto dovutole, e si fonde con una concezione
accanitamente tecnologizzata della vita e della morte che viola i
limiti imposti dalla dignità della persona umana”.
Il diritto di opporsi alla somministrazione di una cura è stato,
invece, contestato da Carlo Casini presidente del “Movimento per la
vita”. "Da un punto di vista giuridico – ha dichiarato Casini –
l'unico dato veramente certo è che la vita umana è un bene non
disponibile. Di conseguenza dubito si possa parlare di un diritto
umano a rifiutare le cure. Esiste invece un diritto alla cura che è
garantito dall'art. 32 della Costituzione"
"Analogamente - continua Casini nella nota - dubito che si possa
parlare di un dovere di sospendere le cure al di fuori
dell'accanimento terapeutico. Esiste invece - incalza - il dovere di
non usare prepotenze di nessun tipo nei confronti del malato, che è
cosa diversa dal dovere di non curare”.
Personalmente ritengo che il giudizio del paziente, di accettare o
meno le cure proposte dai medici, deve potere essere dato in piena
libertà. Perché la medicina è un mezzo che può aiutare l’uomo e come
tale può essere accettato o meno e, in ogni caso, non può essere
moralmente imposto alla persona che è il vero fine, anche se le cure
proposte rientrino nell’ambito dell’ordinarietà. Ciò soprattutto
oggi in cui le tecnologie mediche hanno stravolto lo scorrere
naturale della vita umana dalla nascita alla morte.
2) Negli ultimi decenni, nel mondo occidentale, le tecnologie
mediche hanno avuto una evoluzione impressionante con un’enorme
lievitazione dei costi dell’assistenza sanitaria e un grande impiego
di risorse. Di contro nel cosiddetto terzo mondo l’arte medica è
rimasta a livelli elementari e non è disponibile per tutte le
popolazioni.
Assistiamo così al paradosso che nei paesi ricchi la medicina ha
creato casi clinici (stati di coma, di vita vegetativa etc.) nuovi,
non presenti in natura, di difficile soluzione, sia sul piano medico
che su quello etico, mentre nei paesi poveri i soggetti, con
malattie, specialmente di natura infettiva, facilmente curabili fino
a completa guarigione con i mezzi oggi disponibili, non possono
usufruire delle cure mediche necessarie per mancanza di risorse.
COMI E MORTE CEREBRALE:
Il coma è, secondo una classica definizione, quello stato di
mancanza di reattività psicologica non suscettibile di risveglio in
cui il soggetto giace a occhi chiusi. Più generalmente per coma si
intende quella condizione patologica caratterizzata dalla riduzione
fino alla abolizione dello stato di coscienza e della reattività
agli stimoli esterni, con alterazioni a volte molto marcate delle
funzioni vegetative quali la respirazione e l’attività
cardiocircolatoria. La fase acuta del coma può essere seguita da tre
diverse evoluzioni: può condurre rapidamente al decesso oppure a un
progressivo e imprevedibile recupero della coscienza con sequele di
diversa natura e gravità, o infine evolvere verso lo stato
vegetativo
Il progressivo affinamento delle tecniche di rianimazione
cardio-polmonare, ha permesso a un numero sempre maggiore di
pazienti recuperi fino a poco tempo fa inattesi ed insperati. Lo
stato vegetativo è di fatto considerabile come l'esito non voluto e
non auspicato di un intervento sanitario sempre più precoce,
efficace ed esteso sul territorio. L'incidenza dello stato
vegetativo è stimata in 0.7 - 1.1/100.000 abitanti; la prevalenza è
di 2.5-3.5/100.000 abitanti. Circa un terzo degli stati vegetativi è
di origine traumatica. Dei 2/3 di origine non traumatica (ictus
cerebrale ischemico o emorragico, encefalite, anossia) quasi il 50%
è costituito dalle anossie cerebrali.
Lo stato vegetativo (SV) è una condizione clinica che solitamente
consegue ad uno stato di coma, ma può anche seguire direttamente
all’evento lesivo. È caratterizzata da un ritorno alla vigilanza,
testimoniato dall'apertura degli occhi, ma in assenza di una
evidente attività cognitiva (assenza di interazione con l’ambiente
circostante) pur mantenendo integre o parzialmente integre le
funzioni del tronco encefalico e ipotalamiche (l’attività cardicaca,
la respirazione, la temperatura, la pressione sanguigna sono più o
meno normali)..
Operativamente lo stato vegetativo si definisce persistente (SVP)
quando è presente ad un mese di distanza da un danno cerebrale acuto
(traumatico o non). La durata dello SVP reversibile è molto
variabile: da mesi fino ad alcuni casi anche di anni. Sulla base
della probabilità di recupero, uno SV può essere giudicato come
permanente dopo 12 mesi da un insulto traumatico e dopo 3 mesi da
uno non traumatico.
La definizione di SVP non indica una diagnosi, ma una prognosi e
quindi ha un contenuto probabilistico.
A tutt'oggi non è possibile definire con certezza uno stato
vegetativo come irreversibile, almeno nel senso di una mancata
ripresa della coscienza. Ciò è particolarmente vero nel caso di
lesioni cerebrali post-traumatiche.
Per quanto riguarda la durata dello stato vegetativo si può dire che
più a lungo perdura, meno probabile è il recupero della coscienza
ed, in linea generale, si può dire che oltre un anno è altamente
improbabile. Queste ultime osservazioni sono tuttavia tratte da
casistiche globali non particolarmente significative, fondati su
studi di valore limitato e privi di un serio follow-up.
Per quanto riguarda le problematiche relative alla NUTRIZIONE
ARTIFICIALE di questi soggetti, in quanto atto medico o meno,
riporto quanto asserito dal professor Maurizio Muscaritoli,
presidente della SINPE (Società Italiana di Nutrizione Parenterale
ed Enterale):
“La nutrizione artificiale è un trattamento medico, pertanto esige
l’accordo di chi deve subirlo. Occorre il consenso informato del
paziente o, se questi è nell’impossibilità di esprimerlo o è
minorenne, del familiare che si prende cura di lui”.
Morte cerebrale (coma depassè) secondo il “rapporto di Harvard del”
1968. La morte non sarebbe più legata alla cessazione delle funzioni
cardiaca e respiratoria (con conseguente danno e morte cellulare
generalizzata), ma alla cessazione irreversibile delle funzioni
cerebrali, anche delle regioni in grado di regolare la vita
vegetativa (bulbo) con conseguente coma, assenza dei riflessi del
tronco e apnea. La logica sarebbe che, essendo le funzioni vitali
(circolazione sanguigna, respirazione, processi digestivi) non più
regolate dal sistema nervoso, si perderebbe l’UNITA’ FUNZIONALE
dell’organismo, con conseguente danno generalizzato e morte.
Il concetto di morte cerebrale ha consentito l’espianto degli organi
con conseguente trapianto degli stessi.
Come si vede si tratta di varie situazioni definite per convenzione,
anche in vista dei risvolti terapeutici (vedi trapianti d’organo),
che recentemente sono state messe in discussione in un articolo
comparso sull’Osservatore Romano.
Io vorrei far notare, in particolare, che accettare il concetto che
la morte coincide con la morte del cervello può avere delle
conseguenze di diverso ordine: ad esempio come non consentire il
distacco della spina in soggetti in stato vegetativo con gravi danni
cerebrali e con praticamente nessuna speranza di ripresa dello stato
di coscienza? O come dare torto a chi sostiene che l’embrione
acquista dignità di persona solo dopo la comparsa del sistema
nervoso (14° settimana), se la vita, e quindi la persona, viene
identificata con la funzione nervosa cerebrale?
EUTANASIA
Mons. Fisichella (intervista al sito www.ilsussidiario.net, di area
Comunione e Liberazione. del 21/11/08) così si esprime: “Il fatto
che la Corte di Cassazione abbia sentenziato rende inevitabilmente
urgente che il Parlamento arrivi a legiferare in proposito. Io mi
auguro che il Parlamento italiano non voglia decidere per
l'eutanasia, né in forma attiva, né in forma passiva, e nemmeno in
tutte quelle forme che possono nasconderla. Mi auguro che faccia una
legge che possa andare a favorire, a promuovere e a difendere la
vita delle persone. È inevitabile che ci siano poi elementi
particolari che il Parlamento dovrà affrontare, e che fanno parte
del dibattito e della riflessione dei deputati; ma al di là di
questo, io mi auguro che si arrivi infine a una situazione che
riporti la serenità su tutta questa vicenda”.
In effetti il problema dell’eutanasia è controverso.
Oggi per chiarezza dobbiamo tener conto di alcuni aspetti, diciamo
così, tecnici. Essi ci consentono di distinguere l’eutanasia attiva
da quella passiva. La differenza sta infatti nelle modalità di
azione. Nella forma attiva la morte è provocata in maniera diretta,
generalmente con la somministrazione di sostanze tossiche
(barbiturici ad azione rapida e/o cloruro di potassio); in quella
passiva la morte sopraggiunge in modo indiretto, attraverso la
sospensione di cure indispensabili a tenere in vita il malato.
La forma attiva di eutanasia è stata condannata dalla deontologia
medica fin dall’antichità: nel Giuramento di Ippocrate (circa 420
a.C.) si legge “Non somministrerò ad alcuno, neppure se richiesto,
un farmaco mortale, né suggerirò un tale consiglio; similmente a
nessuna donna io darò un medicinale abortivo”.
Due tentativi di eutanasia attiva per mettere fine alla sofferenza
di Gesù crocifisso sono citati dai vangeli: Matteo (27, 33-34)
descrive il tentativo di avvelenare Gesù da parte dei soldati romani
con vino mischiato a fiele (anticamente si riteneva che il veleno
del serpente fosse contenuto nella bile-fiele); Luca racconta che
gli stessi soldati romani, inzuppata una spugna nell’aceto,
attraverso una canna, la spinsero sulla bocca di Gesù che rifiutò
(l’aceto può aggravare l’acidosi respiratoria del sospeso sulla
croce causando perdita di coscienza, coma acidosico e morte).
Ovviamente la forma diretta di eutanasia non può essere accettata
dal cristiano che considera la vita come un dono di Dio.
Più complesso e articolato è il discorso sull’eutanasia indiretta o
passiva.
Come abbiamo visto la medicina moderna ha molto modificato la storia
naturale delle malattie. In molti casi consentendo la guarigione o
un significativo miglioramento della durata e della qualità della
vita, in altri casi permettendo si un prolungamento della vita, ma
al prezzo di gravi sofferenze, di un notevole peggioramento della
qualità di essa e di una mortificazione della dignità umana.
L’eutanasia passiva quindi non sarebbe altro che il contrario
dell’accanimento terapeutico, che consiste nell'applicazione, in
assenza di consenso informato, di tecniche mediche che prevedono
l'uso di macchinari e farmaci al fine di sostenere artificialmente
le funzioni vitali di individui affetti da patologie inguaribili e
tali da determinare la loro morte in assenza dell'impiego di tali
tecniche
Io ritengo che il cristiano debba opporsi a questo andazzo della
medicina moderna che sacrifica la dignità della persona per ottenere
solo una sopravvivenza artificiale, temporanea e dolorosa.
Ecco allora il discorso sull’eutanasia passiva nel senso di
sospendere, su richiesta del paziente, o di chi legittimamente lo
rappresenta, tutte le cure atte a prolungare artificialmente la
vita, con gravi sofferenze e con mortificazione della dignità umana.
Grandi spiriti cristiani come il patriarca Atenagora e il cardinale
Benelli hanno scelto di non curarsi e di morire quando la rottura
del femore (Atenagora) e un doppio infarto (Benelli) aveva loro
indicato la via di un’infermità senza uscite di sicurezza. Anche
Papa Giovanni Paolo II rifiutò un ennesimo ricovero al Gemelli
quando si rese conto che le cure mediche avrebbero solo prolungato
le sue sofferenze.
Ribadisco che ritengo moralmente corretto che il paziente abbia il
diritto, dopo esserne stato debitamente informato, di accettare o
rifiutare qualsivoglia terapia che la medicina gli offra, e
particolarmente quelle non risolutive quanto a guarigione o
significativo miglioramento.
In una dichiarazione a “La Stampa” Ignazio Marino, presidente della
commissione sanità al Senato dice “Non credo davvero che il
messaggio cristiano possa portare a sostenere che bisogna prolungare
la sofferenza di una persona con macchine e cure artificiali
straordinarie e sproporzionate. Anzi l’accanimento terapeutico è
l’opposto della dottrina cattolica proprio perché il messaggio
cristiano è essenzialmente d’amore”.
Il Catechismo della Chiesa Cattolica, nell’edizione del 1992,
scritta da una commissione di vescovi presieduta dal cardinale
Ratzinger, in periodo non sospetto, quando in Italia non infuriavano
le polemiche su Eutanasia e Testamento Biologico, nel paragrafo 2278
così recita: “L’interruzione di procedure mediche onerose,
pericolose, straordinarie e sproporzionate rispetto ai risultati
attesi può essere legittima. In tal caso si ha la rinuncia
all’accanimento terapeutico. Non si vuole così procurare la morte:
si accetta di non poterla impedire. Le decisioni devono essere prese
dal paziente, se ne ha la competenza e la capacità o, altrimenti, da
coloro che ne hanno legalmente il diritto, rispettando sempre la
ragionevole volontà e gli interessi legittimi del paziente.
TESTAMENTO BIOLOGICO
Ma non sempre i pazienti nella fase finale della loro vita sono
coscienti per cui si parla oggi di testamento biologico, nel senso
di poter lasciare in anticipo, e quando si è pienamente coscienti,
le proprie volontà circa l’accettazione o meno di quelle terapie che
consentono un prolungamento artificiale della vita, ma che non
portano a guarigione.
Nel dibattito aperto sul testamento biologico ci sono tre importanti
nodi da sciogliere. Questa la posizione del cardinale Javier Lozano
Barragan, presidente del Pontificio Consiglio per la Pastorale della
salute, intervenuto al convegno 'Eutanasia in oncologia: tentazione
dei sani, necessità dei malati, esigenza sociale?', tenutosi lo
scorso anno all'Istituto Nazionale Tumori di Milano. Primo, ha
spiegato Barragan a margine dell'incontro, "il documento si dovrebbe
poter cambiare sempre, perché le persone modificano i desideri e le
idee nel corso della vita e delle esperienze". Secondo,
"bisognerebbe individuare un fiduciario che sia davvero super partes".
Infine, terzo punto, "c'è il problema di chi decide il limite entro
cui parlare di accanimento terapeutico, ben diverso dalle cure
palliative. Dunque, per il testamento biologico nella pratica
esistono numerose difficoltà", ha sottolineato il 'ministro della
Salute' del Vaticano, ricordando la chiusura della Cei sul tema.
Barragan ha detto no a cure che si traducano in accanimento
terapeutico e ha sottolineato il rischio che il testamento biologico
diventi una scorciatoia per l'eutanasia.
Recentemente la CEI ha mostrato una certa apertura ad una legge che
regolamenti le ultime fasi della vita.
Personalmente ritengo che, oltre alla necessità che il Documento di
fine vita debba poter essere modificabile dall’interessato in
qualunque momento, come suggerito dal Card. Barragan, lo stesso
dovrebbe essere redatto con la collaborazione di un medico di
fiducia.
Estremamente importante è poter stabilire il punto di passaggio tra
una terapia ordinaria e utile e l’accanimento terapeutico. Il
problema non è di facile soluzione sul piano tecnico terapeutico.
Ritengo che tale punto debba essere individuato di volta in volta
dal medico e dal paziente in collaborazione. Tuttavia, secondo me,
l’ultima e definitiva parola deve spettare in ogni caso al paziente,
che deve essere libero di accettare o meno le terapie proposte, in
forma diretta quando è cosciente, o attraverso un documento di fine
vita (testamento biologico) precedentemente redatto, se in stato di
incoscienza.
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